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Aumento dei prezzi dei materiali dopo il preventivo accettato: quando puoi chiedere di più al cliente

Di Andrea Simoni, Sviluppo e contenuti, Prezzando
Pubblicato il · 8 min di lettura

Se il cliente ha già accettato il preventivo, il prezzo è quello: il preventivo accettato è un contratto. Puoi chiedere una revisione solo se l'aumento era imprevedibile quando hai fatto il prezzo e se fa crescere i tuoi costi di più di un decimo del prezzo totale — e anche allora ti viene riconosciuta solo la parte che supera quel decimo. Il resto lo assorbi tu.

È quello che dice l'articolo 1664 del codice civile. Lo stesso articolo, però, si può sostituire con una clausola scritta: quindi la vera difesa non è sul cantiere, è nel preventivo che mandi. Vediamo come funziona la regola, quanto ti costa con i numeri di un lavoro vero e cosa scrivere nel prossimo documento.

Il preventivo accettato è già un contratto

Per il codice civile il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta — tu, con il preventivo — ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326). Non serve un documento che si chiami «contratto d'appalto»: il preventivo firmato dal cliente, o accettato per iscritto con una mail, fissa il lavoro e il prezzo.

Due conseguenze pratiche che contano per il prezzo:

  • Se il cliente accetta cambiando qualcosa, non ha accettato. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta (art. 1326, ultimo comma). «Va bene, ma a 15.000 tondi» non chiude niente: sei tu a dover accettare, e in quel momento puoi rifare il conto.
  • Finché il cliente non accetta, puoi ritirare o correggere il preventivo (art. 1328) — a meno che non ti sia impegnato a tenerlo fermo per un certo tempo. Su questo torniamo tra poco, perché è lì che si decide buona parte del rischio.

La regola del decimo: quando puoi chiedere la revisione

L'articolo 1664, primo comma, dice che se per effetto di circostanze imprevedibili aumenta il costo dei materiali o della manodopera, in misura tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo. E aggiunge: la revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo.

Tre condizioni, tutte necessarie:

  1. L'aumento deve essere imprevedibile al momento in cui hai fatto il prezzo, valutato con la diligenza che ci si aspetta da chi fa il tuo mestiere. Se il fornitore aveva già annunciato il nuovo listino, o se i prezzi di quel materiale salivano da mesi, la revisione non ti spetta.
  2. L'aumento dei costi deve superare il 10% del prezzo totale del lavoro, non il 10% del prezzo del materiale. È il punto che sfugge quasi a tutti, e lo vediamo subito con i numeri.
  3. Ti spetta solo l'eccedenza oltre quel 10%. Il primo decimo resta sempre a tuo carico.

La norma vale nei due sensi: se i costi scendono di più di un decimo, la revisione la può chiedere il cliente. E l'aumento lo devi dimostrare tu, con le fatture dei fornitori e il confronto con i prezzi su cui avevi costruito il preventivo.

L'esempio: il bagno preventivato a marzo e fatto a ottobre

Rifacimento completo di un bagno. Il preventivo, accettato a marzo, chiude a 18.000 € più IVA, a corpo. Dentro ci sono 7.000 € di materiali a costo (piastrelle, sanitari, rubinetteria, tubazioni, collanti), il resto è manodopera, smaltimento e margine. I lavori partono a ottobre e nel frattempo i tuoi costi sono saliti.

Il decimo del prezzo complessivo è 18.000 × 10% = 1.800 €. Sotto quella soglia non c'è revisione.

SituazioneAumento costiRevisioneA tuo carico
Materiali +15%1.050 €0 €1.050 €
Materiali +20%1.400 €0 €1.400 €
Materiali +20%, manodopera +1.200 €2.600 €800 €1.800 €

Con 7.000 € di materiali su un prezzo di 18.000 €, i soli materiali dovrebbero rincarare di oltre il 25,7% (1.800 ÷ 7.000) prima di darti diritto a un euro. E anche nel terzo caso, dove la soglia la superi, recuperi 800 € su 2.600: gli altri 1.800 escono dal tuo margine. Più il lavoro è fatto di manodopera, più il rincaro dei materiali è un problema solo tuo.

Quando invece la sorpresa è nel terreno

Il secondo comma dell'articolo 1664 copre un caso diverso: difficoltà di esecuzione che nascono da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la tua prestazione. Qui la soglia del decimo non c'è: hai diritto a un equo compenso. Ma è una norma per il sottosuolo e l'acqua, non per il listino del fornitore.

Se cambia il lavoro, non è una revisione: è una variante

Molti «aumenti» non sono rincari ma lavori diversi da quelli preventivati. Il codice civile li tratta a parte, e le regole sono più favorevoli — a una condizione.

  • Varianti chieste dal cliente (art. 1661): il cliente può chiedere variazioni fino a un sesto del prezzo complessivo, e tu hai diritto al compenso per i maggiori lavori anche se il prezzo era stato fissato a corpo. Oltre il sesto, o se le variazioni stravolgono la natura dell'opera, non sei obbligato ad accettarle.
  • Varianti necessarie (art. 1660): se per fare il lavoro a regola d'arte bisogna cambiare il progetto e non vi mettete d'accordo, decide il giudice le variazioni e il prezzo. Se superano il sesto del prezzo, puoi recedere dal contratto.
  • Varianti decise da te (art. 1659): non puoi cambiare le modalità del lavoro senza l'autorizzazione del cliente, e l'autorizzazione si prova per iscritto. E se il prezzo era a corpo, anche con l'autorizzazione non hai diritto a compenso per le variazioni, salvo che sia stato pattuito.

La condizione è sempre la stessa: la variante va messa per iscritto con il suo prezzo prima di farla. Nel bagno da 18.000 €, se il cliente a metà lavori vuole il piatto doccia in resina al posto di quello in ceramica e una nicchia in più, quello non è un rincaro da discutere con l'articolo 1664: è un preventivo integrativo da far accettare, voce per voce.

La data di validità: quanto a lungo sei vincolato al tuo prezzo

Qui si gioca la parte di rischio che precede l'accettazione. Se nel preventivo scrivi «valido 60 giorni», per l'articolo 1329 ti sei obbligato a mantenere ferma la proposta per quel tempo: se nel frattempo il fornitore alza i prezzi e provi a ritirare il preventivo, la revoca è senza effetto. Il cliente può accettarlo al vecchio prezzo fino all'ultimo giorno.

Passato il termine, l'accettazione arriva tardi: per l'articolo 1326 deve giungerti nel termine che hai stabilito, e un'accettazione tardiva vale solo se decidi tu di considerarla efficace, avvisando subito il cliente. Cioè: il cliente che torna dopo quattro mesi con il preventivo firmato non ti vincola, e sei libero di aggiornare i prezzi.

Tieni però presente la distanza tra accettazione e cantiere. La validità protegge il periodo in cui il cliente decide; da quando firma, il prezzo è fisso per tutto il tempo che passa fino all'acquisto dei materiali. Se sai già che partirai tra sei mesi, la data di validità da sola non basta.

La clausola di revisione da mettere nel preventivo

L'articolo 1664 non è inderogabile: la Cassazione ha riconosciuto che le parti, nella loro autonomia, possono derogare alla disciplina della revisione del prezzo. Si può escludere del tutto, con un prezzo fisso e invariabile, oppure regolare in modo diverso. Il preventivo è il posto giusto per farlo, perché è il documento che il cliente accetta.

Una clausola utile in un preventivo per lavori che partono lontano dice quattro cose:

  1. a quale data sono riferiti i prezzi dei materiali (per esempio, il listino del fornitore in vigore alla data del preventivo);
  2. da quale soglia di aumento documentato scatta l'adeguamento — per esempio il 5% del costo dei materiali, invece del 10% del prezzo totale;
  3. come lo documenti: le fatture o i listini aggiornati del fornitore;
  4. che il cliente, se l'aumento non gli sta bene, può recedere dal contratto senza penali.

L'ultimo punto non è gentilezza. Se il cliente è un privato, il codice del consumo presume vessatoria — fino a prova contraria — la clausola che consente al professionista di aumentare il prezzo senza che il consumatore possa recedere quando il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello concordato (art. 33, comma 2, lettera o). E le clausole vessatorie sono nulle, mentre il resto del contratto resta valido (art. 36): cioè ti ritroveresti con il prezzo fisso e senza clausola. Non è vessatoria la clausola che è stata oggetto di trattativa individuale, ma su un modulo predisposto da te l'onere di provarlo è tuo (art. 34).

Lo stesso bagno, con la clausola

Materiali a 7.000 €, clausola con soglia al 5% sul costo dei materiali. A ottobre i materiali costano il 20% in più: 1.400 €.

Senza clausolaCon clausola al 5%
Soglia1.800 € (10% del prezzo)350 € (5% dei materiali)
Adeguamento0 €1.050 €
Rincaro a tuo carico1.400 €350 €

Prima di aprire il cantiere mandi al cliente le fatture del fornitore e l'adeguamento di 1.050 € più IVA. Lui può accettare o recedere; nel secondo caso non hai comprato materiali in perdita per un lavoro che ti costava di tasca tua.

Come impostare il preventivo per poterla usare

Una clausola sui materiali serve a poco se nel preventivo i materiali non si vedono. Per poter dimostrare un aumento e calcolare l'adeguamento ti servono:

  • le voci di materiale separate dalla manodopera, con quantità e prezzo unitario, così l'aumento si calcola su una base che il cliente ha già visto;
  • la data del preventivo e la sua validità, scritte in chiaro;
  • le varianti come documenti a parte, ciascuno con le sue voci e il suo totale, accettati prima di eseguire i lavori.

Separare le righe ha anche un effetto fiscale: nei lavori di manutenzione con infissi, caldaie o sanitari, la ripartizione tra bene e prestazione decide quanta parte va al 10% e quanta al 22%. L'abbiamo spiegato con i conti in beni significativi e IVA al 10%.

Dove Prezzando ti aiuta

Il modo più semplice per non lavorare con prezzi vecchi è non ricopiarli a mano. Con Prezzando carichi il listino da un file Excel, da un CSV o dall'export del tuo gestionale — fino a 300.000 articoli con il piano Enterprise — e quando il fornitore lo aggiorna, lo aggiorni lì: i preventivi nuovi partono dai prezzi nuovi. Descrivi il lavoro a parole tue, l'intelligenza artificiale trova le voci anche senza il codice esatto, mette i tuoi prezzi e calcola quantità, IVA e totali, con i materiali su righe distinte.

La validità e la clausola sui prezzi le scrivi una volta sola nei termini e condizioni, e finiscono in ogni PDF con il tuo logo. Il preventivo lo mandi al cliente dal telefono mentre sei ancora sul posto: meno giorni passano tra sopralluogo e firma, meno spazio ha il listino per cambiare.

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