Reverse charge in edilizia: quando si applica e come scriverlo nel preventivo
Di Mattia Pedersoli, Prodotto e contenuti, Prezzando
Pubblicato il · 9 min di lettura
In edilizia il reverse charge si applica in due casi: quando installi o ripari impianti, demolisci, fai lavori di completamento o pulizie su un edificio per un cliente con partita IVA, di qualsiasi settore; e quando lavori in subappalto per un'impresa edile. Al privato l'IVA la metti sempre tu. Se vendi un bene e la posa è solo accessoria — le finestre fornite e montate — il reverse charge non c'è.
Con il reverse charge (inversione contabile) il preventivo e la fattura escono senza IVA: l'imposta la calcola e la versa il cliente. Sembra una questione da commercialista, ma si decide prima, quando scrivi il totale: lo stesso lavoro, con lo stesso prezzo, porta a casa cifre diverse a seconda di chi lo paga. Vediamo le due regole, i casi dubbi e come impostare il documento.
Le due regole: impianti e completamento, oppure subappalto
Le norme sono due lettere dello stesso articolo del decreto IVA, l'articolo 17, sesto comma, e funzionano in modo diverso.
Lettera a-ter: conta cosa fai, non chi è il cliente
Dal 1° gennaio 2015 il reverse charge vale per le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Per l'Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 2015) si applica a prescindere dal contratto — appalto, subappalto, contratto d'opera — e dal settore in cui lavora il cliente: basta che sia un soggetto IVA. L'elettricista che rifà l'impianto dell'ufficio di uno studio legale fattura in reverse charge esattamente come quello che lavora per un'impresa edile.
Per capire cosa rientra, la circolare rimanda ai codici delle attività economiche:
- Impianti: elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, gas, antincendio, ascensori, isolamento termico e acustico. Comprese la manutenzione e la riparazione (circolare 37/E del 2015).
- Completamento: intonaci, posa di infissi, porte blindate, controsoffitti e pareti mobili, pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura e posa di vetri, lavori da muratore e di finitura. Anche il rifacimento della facciata. Non la posa di arredi.
- Demolizione e pulizia di edifici.
E deve trattarsi di un edificio: un fabbricato, abitativo o strumentale, anche in costruzione, o una sua parte. Terreni, giardini, piscine e parcheggi ne restano fuori, a meno che non facciano parte dell'edificio (il giardino pensile, il parcheggio interrato). Un impianto che serve l'edificio ci rientra anche se in parte sta fuori: il motore del climatizzatore sul balcone, le telecamere perimetrali, i pannelli fotovoltaici sul tetto.
Lettera a: il subappalto per le imprese edili
La regola più vecchia riguarda le prestazioni rese nel settore edile «da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore». Qui servono tre condizioni insieme: lavori in subappalto, il cliente è un'impresa edile o l'appaltatore, e tu svolgi un'attività delle costruzioni. È la regola che copre, per esempio, il muratore che lavora in subappalto sulla struttura di una palazzina nuova.
Il contratto d'appalto firmato direttamente con chi fa costruire resta invece con l'IVA ordinaria: la lettera a vale solo più in basso nella catena.
I casi più comuni, uno per uno
| Chi fa il preventivo, a chi, per cosa | IVA |
|---|---|
| Elettricista a un privato: rifacimento impianto di casa | In fattura |
| Elettricista a un'impresa edile: stesso impianto | Reverse charge (a-ter) |
| Idraulico a uno studio dentistico: riparazione impianto | Reverse charge (a-ter) |
| Imbianchino a un'azienda: tinteggiatura uffici | Reverse charge (a-ter) |
| Serramentista a un'impresa: fornitura e posa finestre | In fattura |
| Posatore a un serramentista: sola posa degli infissi | Reverse charge (a-ter) |
| Muratore in subappalto: struttura di una casa nuova | Reverse charge (a) |
| Impresa a una società: contratto unico per costruire | In fattura |
Due situazioni meritano una spiegazione, perché sono quelle su cui si sbaglia più spesso: la fornitura con posa e il contratto unico.
Fornitura con posa: quando il reverse charge non c'è
La fornitura con posa in opera è esclusa: ai fini IVA è una cessione di beni, non una prestazione di servizi, perché la posa è accessoria rispetto al bene. Il serramentista che vende e monta le finestre a un'impresa, quindi, mette l'IVA in fattura come al solito.
Il confine però non è il prezzo. La circolare 37/E del 2015 dice che conta la «causa contrattuale», cioè che cosa volete ottenere:
- se lo scopo principale è darti un bene e il lavoro serve solo a farlo funzionare, senza cambiarne la natura, è fornitura con posa;
- se lo scopo è un risultato nuovo e diverso dai materiali usati, il lavoro assorbe la fornitura ed è una prestazione di servizi, con il reverse charge se rientra nella lettera a-ter.
Il rapporto tra costo del materiale e costo della manodopera si può guardare, ma da solo non decide. Di regola, finestre su misura montate nel vano restano un bene fornito e posato: il lavoro le adatta alla casa ma non ne cambia la natura. Un impianto realizzato per quell'edificio è invece un servizio, anche se il materiale pesa più delle ore.
Il contratto unico: ristrutturazione e nuova costruzione
Se nello stesso contratto ci sono prestazioni in reverse charge e prestazioni con l'IVA ordinaria, la regola è separarle: in fattura le voci in reverse charge vanno distinte dalle altre. Per esempio, un contratto con l'installazione di un impianto e altri servizi che non rientrano nella lettera a-ter.
Per semplificare, però, l'Agenzia ha escluso i contratti unici d'appalto che hanno per oggetto la costruzione di un edificio, il restauro e risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia: lì si applica l'IVA ordinaria a tutto, impianti compresi. Lo stesso vale per il contratto unico di demolizione e ricostruzione e per il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
Attenzione a cosa non copre: la manutenzione straordinaria in generale. Un contratto unico con un'azienda per rifare bagni e impianti dei suoi uffici, se è manutenzione straordinaria e non ristrutturazione, va scomposto: impianti e completamento in reverse charge, le prestazioni che non rientrano — per esempio la preparazione del cantiere — con l'IVA. E la semplificazione riguarda il contratto con il committente: l'impiantista a cui l'impresa affida l'impianto di quella ristrutturazione fattura comunque all'impresa in reverse charge.
L'esempio: lo stesso impianto, due preventivi
Rifacimento dell'impianto elettrico di un appartamento. Materiali 4.200 €, manodopera 2.800 €: imponibile 7.000 €. Il materiale lo compri dal grossista pagando il 22% di IVA, cioè 924 €.
| Al proprietario (privato) | All'impresa che ristruttura | |
|---|---|---|
| Imponibile | 7.000 € | 7.000 € |
| IVA sul preventivo | 700 € (10%) | — (reverse charge) |
| Totale che incassi | 7.700 € | 7.000 € |
| IVA pagata al grossista | 924 € | 924 € |
| IVA a credito sul lavoro | 224 € | 924 € |
Il 10% sul lavoro al privato vale se si tratta di manutenzione su un immobile abitativo: lo abbiamo spiegato in beni significativi e IVA al 10%. Nel caso dell'impresa l'aliquota non la scegli tu: la fattura esce senza IVA, e l'impresa la integra con l'aliquota dovuta e la versa.
Il prezzo per te non cambia, ma la cassa sì: con il privato i 700 € di IVA incassata coprono buona parte di quella pagata sui materiali; con l'impresa non incassi IVA, e i 924 € restano anticipati da te finché non li recuperi. Se lavori soprattutto per altre imprese, il credito IVA si accumula lavoro dopo lavoro: è un costo di cassa da mettere in conto quando fissi acconti e tempi di pagamento, e da guardare con il tuo commercialista.
Cosa scrivere nel preventivo
Un preventivo mandato a un'impresa con «Totale IVA inclusa» sopra una prestazione in reverse charge crea due problemi: il cliente vede un totale che non pagherà, e tu fissi per iscritto un prezzo costruito su un conto sbagliato. Prima di scrivere il totale:
- Chiedi chi paga. Il proprietario privato o l'impresa che ha l'appalto? Con partita IVA o senza? Sei in subappalto? Sul sopralluogo non è sempre chiaro, e cambia tutto il documento.
- Separa le voci. Impianto, completamento, forniture senza posa, altri servizi: su righe distinte, così la parte in reverse charge si vede e si fattura senza dover rifare i conti.
- Scrivi il totale senza IVA e, sotto, una nota come: «Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del DPR 633/1972: l'IVA è a carico del committente». Per il subappalto edile il riferimento è la lettera a.
In fattura la dicitura resta la stessa — senza IVA, con l'indicazione della norma — e nella fattura elettronica si usa il codice natura N6.7 per impianti, completamento, demolizione e pulizia (lettera a-ter) e N6.3 per il subappalto nel settore edile (lettera a). Il cliente integra la fattura con aliquota e imposta e la registra sia tra le vendite sia tra gli acquisti.
Se il preventivo è accettato e i prezzi del fornitore salgono prima del cantiere, il problema è un altro: ne abbiamo parlato in aumento dei prezzi dei materiali dopo il preventivo accettato.
Dove Prezzando ti aiuta
La parte che si sbaglia di più non è la dicitura: sono le voci. Con Prezzando descrivi il lavoro a parole tue — «rifacimento impianto elettrico, 14 punti luce, quadro nuovo» — e l'intelligenza artificiale trova le voci nel tuo listino, anche senza il codice esatto, mette i tuoi prezzi e calcola quantità, IVA e totali. I materiali e le lavorazioni escono su righe distinte, e quando scopri che il cliente è un'impresa e non il proprietario cambi le voci e rimandi il PDF aggiornato in mezzo minuto, con il tuo logo e le tue condizioni. Dal telefono, mentre sei ancora sul posto.
Il piano gratuito non chiede la carta di credito. Se vuoi prima vedere come funziona, qui c'è il preventivo che si scrive da solo e qui i piani.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 — art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), DPR 633/1972: ambito, nozione di edificio, attività comprese, fornitura con posa, contratti misti, adempimenti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 — fornitura con posa e prestazione di servizi, manutenzione e riparazione di impianti, impianti in parte esterni, frazionamento, demolizione e ricostruzione
- Agenzia delle Entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche — codici natura N6.3 e N6.7